Con l’art. 2112 c.c., l’ordinamento giuslavorista disciplina le garanzie - sia di natura individuale sia di natura collettiva - che vengono apprestate ai lavoratori interessati dalle vicende circolatorie dell’impresa. A dispetto della sempre maggiore frequenza di tali avvenimenti, l’istituto del trasferimento d’azienda e, ancor di più, quello di un suo ramo, trovano nella loro fase applicativa indirizzi contrastanti tra i giudici interni e gli omologhi europei (la normativa in esame, difatti, deriva dalla direttiva 23/2001/CE). Nel presente contributo, esamineremo il campo di applicazione dell’art. 2112 c.c. e le tutele apprestate ai lavoratori ceduti, nonché il sistema di informativa e consultazione sindacale prescritto dall’art. 47 Legge 428/1990 (anche per le aziende in crisi, nella nuova disciplina del Codice della crisi di impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019 , così come aggiornato dalla Legge n. 147/2021 ), avendo cura di svolgere gli opportuni riferimenti alla giurisprudenza europea e nazionale in materia.
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