I fringe benefits individuano quella categoria di beni e servizi riconosciuti, a qualunque titolo, nel periodo d’imposta, anche a titolo liberale, in relazione al rapporto di lavoro e comprende i beni ceduti e i servizi prestati nei confronti del coniuge dal dipendente o da altri familiari, o il diritto di ottenerli da terzi.
Assegnare, dunque, ad un proprio dipendente in locazione, uso o comodato un fabbricato configura retribuzione in natura che, per espressa previsione del Tuir n. 917/86, è esente da imposizione fiscale fino ad una certa soglia, oltre la quale concorre alla formazione del reddito imponibile per il lavoratore.
Come determinare, dunque, il valore da riconoscere al dipendente in caso di concessione in uso di un alloggio o un fabbricato? La risposta, che sarà oggetto del presente intervento, viene fornita dall’articolo 51, comma 4, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che differenzia i parametri di determinazione dei fabbricati attribuiti ai dipendenti sulla base della loro iscrizione o meno al catasto.
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