La Suprema Corte di Cassazione, nella recente ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2476 , ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla spettanza o meno del trattamento di fine rapporto al dipendente di un’impresa in liquidazione che, a seguito di licenziamento illegittimo, ottenga dal giudice la reintegrazione nel proprio posto di lavoro. Dopo aver riepilogato la disciplina del trattamento di fine rapporto, contenuta nell’articolo 2120 del codice civile, nonché le ipotesi nelle quali spetta la reintegrazione, illustriamo il contenuto di tale decisione.
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