Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo e TFR

Chiarimenti in ordine alla spettanza o meno del TFR al dipendente che a seguito di licenziamento illegittimo ottenga dal giudice la reintegrazione

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 22 Marzo 2021
Reintegrazione a seguito di licenziamento illegittimo e TFR

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente ordinanza 3 febbraio 2021, n. 2476 , ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla spettanza o meno del trattamento di fine rapporto al dipendente di un’impresa in liquidazione che, a seguito di licenziamento illegittimo, ottenga dal giudice la reintegrazione nel proprio posto di lavoro. Dopo aver riepilogato la disciplina del trattamento di fine rapporto, contenuta nell’articolo 2120 del codice civile, nonché le ipotesi nelle quali spetta la reintegrazione, illustriamo il contenuto di tale decisione.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un diritto del lavoratore, maturato annualmente e soggetto a rivalutazione. La reintegrazione nel posto di lavoro può influenzare la spettanza del TFR.