L’INPS, con Messaggio del 19 gennaio 2021, n. 213 (non ancora pubblicato sul sito istituzionale) ha fornito alcuni chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione del criterio dello scostamento non grave, ex art. 3, comma 3 , D.M. 30 gennaio 2015, in materia di verifica della regolarità contributiva, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna Gestione nella quale l’omissione risulti pari o inferiore ad € 150,00, comprensivi di eventuali accessori di legge. La rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione.
Il criterio dello scostamento non grave viene, dunque, valutato tenendo conto del valore “fotografato” al momento dell’effettuazione della verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata.
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