Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023".
L’art. 1, commi 10-16 , istituisce l’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 anni (che, all’atto dell’assunzione, non hanno ancora compiuto 36 anni) nel biennio 2021/2022.
Al riguardo, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni e 364 giorni (che non abbiano quindi compiuto i 36 anni) a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021/2022, si prevede che l’esonero contributivo ex art. 1, commi da 100 e ss., legge 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di € 6.000 annui (in precedenza, l’agevolazione era pari al 50% e ad € 3.000 su base annua).
Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
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