Tra le principali novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 in tema di lavoro, degna di nota è la previsione di cui all’articolo 1, comma 8 , nella sua versione corretta dal D.L. n. 182/2020 , che prevede la stabilizzazione della misura denominata “ulteriore detrazione”, prevista in via temporanea per le prestazioni rese fino al 31 dicembre 2020 dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3.
Il predetto D.L. n. 3/2020 , infatti, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” e convertito in legge 2 aprile 2020, n. 21, a decorrere dal mese di luglio 2020 sostituiva il c.d. Bonus Renzi con due nuove misure volte a diminuire la differenza tra il lordo e netto in busta paga.
Il primo beneficio, denominato trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, per il 2021 spetta nella misura di 1.200 euro annui se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro, da rapportare ai giorni di spettanza.
Diversamente, a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati superiori a 28.000 euro e sino a 40.000 euro, è riconosciuta un’ulteriore detrazione tra 960 euro e 1.200 euro annui, (960+240) sempre rapportata al periodo di spettanza.
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