Oltre ad introdurre misure a favore di imprese e cittadini per far fronte all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19, molti altri sono stati gli ambiti di intervento del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
Per espressa previsione dell’articolo 112 del provvedimento normativo convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, infatti, è stato disposto il raddoppio dei limiti di esenzione con riferimento al Welfare aziendale 2020.
Modificando il dettato di cui all’articolo 51, comma 3 del TUIR, la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit e strumenti di welfare viene innalzata da 258,23 euro a 516,46 euro.
Limitatamente al solo anno d’imposta 2020, pertanto, entro il valore di 516,46 euro, i beni ceduti e i servizi erogati dalle imprese ai propri dipendenti e collaboratori non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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