L'Agenzia delle Entrate - con risposta ad Interpello del 17 novembre 2020, n. 550 - è intervenuta a fornire chiarimenti sulla detassazione del premio di risultato, ex art. 1, commi 182 e ss., legge n. 208/2015, affermando che se nel contratto aziendale risulti che, alla data della sottoscrizione del contratto stesso, il raggiungimento dell'obiettivo incrementale non sia certo, il datore di lavoro può applicare l'imposta sostitutiva del 10% qualora venga poi conseguito il risultato incrementale al termine del periodo congruo.
Tale intervento deve essere inevitabilmente analizzato con quanto già argomentato dall’AE, con Risoluzione del 26 giugno 2020, n. 36/E.
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