Circolare monografica
EMERGENZA CORONAVIRUS

Il contratto a tempo determinato dopo l’emanazione del “Decreto Rilancio”

Rinnovo e proroga di contratti a termine anche in assenza delle causali giustificatrici

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 27 Maggio 2020
Il contratto a tempo determinato dopo l’emanazione del “Decreto Rilancio”

L’articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) – inserito dall’allegato alla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 – contiene una norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e di rinnovo dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione. Ulteriori e importanti novità sono poi state introdotte dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”, in vigore a partire dal 19 maggio 2020), che, all’articolo 93 , ha previsto la possibilità di rinnovare e prorogare fino a una certa data i contratti a termine anche in assenza delle causali giustificatrici di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Illustriamo nel dettaglio il contenuto delle due disposizioni citate.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Proroga e rinnovo dei contratti a termine per datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, con deroghe alle norme previste dal D.Lgs. 81/2015. Possibilità di prorogare fino al 30 agosto 2020.