Con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, l’INPS ha comunicato che le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “COVID-19 nazionale”, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. La novità deriva dall’art. 41 del D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”), che interviene nel corpus normativo degli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
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