La pubblicazione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha determinato l’entrata in vigore immediata delle numerose misure introdotte dal Governo per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria.
Tra le molteplici disposizioni, dedicate al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e alla tutela delle famiglie, vengono previsti anche specifici interventi per il mondo del lavoro, tra cui l’ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni in deroga. Con le previsioni di cui all’art. 22 del c.d. Decreto Cura Italia, infatti, viene stabilito che le Regioni e Province autonome possano riconoscere, a favore dei datori di lavoro privati e del settore agricolo che non possono godere di altri strumenti di integrazione salariale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali - anche in via telematica - trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
A tali misure, inoltre, si aggiungono le prestazioni di cassa integrazione in deroga già definite dagli articoli 15 e 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 concesse, rispettivamente, alle “zone rosse” individuate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 e alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
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