L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Nota del 10 giugno 2019, prot. n. 5398 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) - ha chiarito alcuni aspetti peculiari riguardanti il distacco non genuino di lavoratori all’estero da parte di un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.
Al riguardo, l'INL ha precisato che se distaccante e distaccatario coincidono dal punto di vista giuridico, poiché è la medesima azienda che invia i lavoratori presso una propria unità locale, si applica una sanzione unica.
Tale sanzione sarà irrogata all’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.
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