Con Messaggio del 7 agosto 2018, n. 3114, l’Inps risponde alle molteplici richieste di chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nei casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
In tema di agevolazioni riconosciute ai lavoratori affetti da disabilità grave e ai familiari che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, infatti, la legge consente, al verificarsi di determinate condizioni, di godere di permessi retribuiti o di congedi per la cura e l’assistenza del disabile.
Nel dettaglio, la normativa stabilisce che ai lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità, siano concessi, in alternativa, riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro o tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Diversamente, ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili minori di tre anni spettano, alternativamente: tre giorni di permesso mensili, anche frazionabili in ore; il prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad un’indennità pari al 30% della retribuzione; permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
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