L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Lettera Circolare del 15 marzo 2018, n. 49 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito al divieto di stipula di un contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi.
Nel dettaglio, l’INL ha affermato che la stipula di un contratto di lavoro intermittente, da parte di un datore di lavoro che non ha effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che potrà essere a tempo parziale.
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