Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, chiedendo in particolare se le attività di ristorazione senza somministrazione non operanti nel settore dei pubblici esercizi, bensì in quello delle imprese alimentari artigiane (pizzerie al taglio, rosticcerie, eccetera) possano rientrare tra le attività indicate al punto n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 .
Il Ministero del Lavoro, con la nota 30 gennaio 2018, n. 1, ha fornito quindi importanti chiarimenti in ordine alla compatibilità tra il contratto di lavoro intermittente e le attività di ristorazione senza somministrazione operanti nel settore delle imprese alimentari artigiane. Dopo aver riepilogato la normativa vigente, si illustra il contenuto del provvedimento.
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