Software

Aggiornamento
Con questo strumento è possibile effettuare la valutazione della clientela secondo l'approccio basato sul rischio. La scheda di valutazione può essere personalizzata con i dati dello studio e di ogni singolo cliente per valutare gli aspetti ad esso connessi e, ove richiesto, gli aspetti relativi alla tipologia di operazione. Dopo aver compilato le sezioni, il software calcola automaticamente l'indicatore di rischiosità antiriciclaggio complessivo assegnato, evidenziando il rischio di antiriciclaggio, la modalità e il tipo di controllo da dover effettuare. Per i Dottori commercialisti e gli esperti contabili l'applicazione era utilizzabile sino al 25/05/2019. Attualmente devono essere utilizzati i nuovi file Excel messi a disposizione dal CNDCEC (scaricabili al seguente link: https://commercialisti.it/informative/57-antiriciclaggio-strumenti-operativi-di-supporto-agli-adempimenti-di-cui-al-d-lgs-231-2007/).Per i Centri elaborazione dati e le società di servizi che si occupano di contabilità e dichiarazioni fiscali, i Centri di Assistenza Fiscale, i Tributaristi e tutti i soggetti che, oltre ai professionisti iscritti negli appositi Albi o Elenchi, professionalmente trattano le materie contabili per la valutazione della clientela deve essere utilizzata la presente applicazione.
Aggiornamento
L'Applicazione consente la gestione del ravvedimento speciale da concordato preventivo biennale, ex art. 12-ter, D.L. n. 84/2025, con le seguenti funzionalità:- importazione dei dati dal file csv predisposto dall'Agenzia delle Entrate (con verifica della correttezza degli importi in esso presenti);- calcolo delle imposte sostitutive per l'adesione al c.d. “ravvedimento speciale 2025";- calcolo degli importi delle rate, con determinazione degli interessi;- produzione degli F24 dei versamenti in pdf (con possibilità di scelta di effettuare i versamenti delle imposte sostitutive sul reddito, per i soggetti in “trasparenza”, da parte dei soci o della società).
Aggiornamento
La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati). In particolare è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'8% (10,5% se le società sono risultate non operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso. Inoltre, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate sono ridotte della metà.L'assegnazione dei beni produce sempre effetti fiscali in capo ai soci. Tali effetti possono consistere, a seconda delle ipotesi, nella riduzione del costo della partecipazione posseduta dal socio a cui siano stati assegnati beni e/o nell'attribuzione di un utile in natura da tassare in capo al socio in base alle ordinarie regole dei redditi di capitale.L'applicazione ha lo scopo di determinare il probabile carico fiscale atteso e l'eventuale nuovo valore fiscale delle partecipazioni dei soci che hanno beneficiato dell'assegnazione.
Aggiornamento
La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati). Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.In particolare, è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'8% (10,5% se le società sono risultate non operative nei tre esercizi 2023/2024/2025) sull'eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso. Inoltre, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale, le aliquote applicate sono ridotte della metà.L'applicazione consente una rapida determinazione delle imposte sostitutive e delle relative imposte indirette (IVA, per imponibilità o eventuale rettifica della detrazione, e/o registro, ipotecarie, catastali) in base al tipo di immobile, al tipo di operazione (assegnazione e/o cessione) e ad alcune situazioni standard relative all'immobile (es. costruito dalla società entro i 5 anni, o oltre i 5 anni con opzione di applicazione IVA o imposta di registro).
Aggiornamento
La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.In particolare è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva dell'8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell'impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro.L'applicazione consente una rapida determinazione delle imposte sostitutive e delle relative imposte indirette (IVA) in base al tipo di immobile e in base ad alcune situazioni standard relative all'immobile (es. costruito dalla società entro i 5 anni, o oltre i 5 anni con opzione di applicazione IVA o in esenzione).
Aggiornamento
L'applicazione, progettata sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond IVA ad uso dei verificatori doganali, permette la gestione del plafond mobile IVA.
Aggiornamento
L'Applicazione consente di stimare la convenienza di tassazione dei canoni di locazione applicando la tassazione ordinaria o la cedolare secca.
Novità
L'Applicazione consente di determinare in via previsionale l'IRPEF e le addizionali locali dovute per il periodo di imposta 2026 considerando il reddito presunto, le detrazioni e gli oneri deducibili. Nel calcolo sono considerati anche i redditi da locazione assoggettati a "cedolare secca".
Aggiornamento
L'Applicazione calcola la deducibilità fiscale dei costi auto, utilizzabile per beni in proprietà, leasing, noleggio o comodato; in ambito aziendale o per uso promiscuo, con soggetto impresa o agente. Nella sezione dati generali è possibile scegliere tra le varie opzioni utili per i diversi calcoli della deducibilità fiscale: in funzione delle scelte effettuate verranno evidenziati soltanto i dati necessari al calcolo specifico.
Novità
L'Applicazione consente di determinare in modo semplice il carico fiscale e contributivo complessivo per società e socio, confrontando gli scenari possibili e individuando la soluzione più conveniente, sia trattando i contributi come mero onere sia come forma di investimento previdenziale. Infatti, sono diverse le variabili che intervengono nella scelta se per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore.