Scheda pratica
Irpef

Fringe benefit: autovetture ad uso promiscuo

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 7 Maggio 2026
Fringe benefit: autovetture ad uso promiscuo

La concessione di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo (ossia utilizzabile sia per esigenze lavorative sia per scopi privati) al lavoratore dipendente configura un fringe benefit – una forma di retribuzione in natura. In base all’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), i fringe benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e vanno, quindi, indicati in busta paga, assoggettandoli a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale​.
L’uso promiscuo dell’auto aziendale attribuita al dipendente comporta dunque l’emersione di un compenso figurativo, calcolato secondo criteri forfettari fissati dalla legge, che va aggiunto alla retribuzione in denaro ai fini fiscali e contributivi.
L’art. 51, comma 4, TUIR stabilisce le modalità con cui quantificare forfettariamente il beneficio derivante dall’uso privato dell’auto aziendale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Dal 2025, il fringe benefit per auto aziendali si calcola in base al tipo di alimentazione: 50% per auto tradizionali, 20% per ibride plug-in e 10% per elettriche. La normativa si applica a veicoli nuovi immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025.