
Per i compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, si applica la ritenuta d'acconto su provvigioni comunque denominate stabilita nella misura fissata per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni stesse. A partire dal 1° marzo 2026, sono soggette a ritenuta anche le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

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