
L’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973 prevede una ritenuta d’acconto del 23% sulle provvigioni relative a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, calcolata sul 50% dell’importo. Se il percipiente si avvale in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile si riduce al 20%. Tale agevolazione richiede una dichiarazione annuale al committente che attesti la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della ritenuta ridotta.

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