Sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR), il sostituto d’imposta è tenuto al versamento di un'imposta sostitutiva. Tale imposta si versa in acconto nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente (metodo storico) o che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto (metodo previsionale), entro il 16 dicembre; a saldo sulle rivalutazioni maturate nell’anno di riferimento entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
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