In sede di accertamento il contribuente ha facoltà di portare in diminuzione:
- le perdite fiscali di periodo, ossia quelle relative al medesimo anno d’imposta oggetto di rettifica,
- le perdite pregresse, cioè le perdite maturate in un periodo antecedente al periodo d’imposta oggetto di rettifica e non precedentemente utilizzate.
Mentre le prime vengono scomputate in via “automatica” e prioritaria, le perdite pregresse sono scomputate, nel caso in cui in sede di rettifica emerga un maggior reddito, solo dietro presentazione in via telematica del modello IPEA entro specifici termini.
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