Come noto il reverse charge, è il sistema di inversione contabile mediante il quale il soggetto passivo cessionario o committente diviene debitore dell’IVA, in deroga a quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Esso si applica solo a determinate fattispecie, individuate dall’art. 17, commi 5 e 6 D.P.R. n. 633/1972.
La sua applicazione comporta la compilazione della Dichiarazione IVA in modo particolare al fine di poter addebitare correttamente l’IVA al committente cessionario.
In particolare nella Dichiarazione IVA le operazioni soggette al reverse charge devono essere indicate:
- nel rigo VE35 per il cedente/prestatore
- nei quadri VE e VJ per il cessionario/committente.
In questo modo per il cedente/prestatore l’operazione concorre al volume d’affari senza “generare” IVA a debito. Per il cessionario committente, invece, l’operazione rientra tra gli acquisti (compilazione quadro VF) e tra l’IVA a debito (con compilazione quadro VJ).
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