Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente apposite caratteristiche, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Si tratta della “fatturazione differita” che costituisce di fatto un riepilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto.
È un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso cliente o fornitore.
Al contrario, la fattura immediata si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta.
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