Gli autocarri sono normativamente individuati dall’art. 54, comma 1 del Codice della strada. La norma dispone che il mezzo di trasporto (diverso dai motoveicoli) entra nell’ambito degli autocarri in base alla destinazione, caratterizzata dal trasporto di cose e delle sole persone addette all’uso/trasporto delle cose stesse, evidenziando che la finalità fondamentale dell’autocarro è data dal trasporto di cose.
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