Al lavoratore dipendente che presta in via temporanea l’attività fuori dalla propria sede di lavoro possono essere corrisposte sia delle somme a titolo di indennità di trasferta, sia il rimborso delle spese sostenute in occasione della trasferta.
Il trattamento fiscale varia sulla base del metodo adottato: forfettario, o a piè di lista (cioè con documentazione dettagliata da parte del lavoratore), o misto. Va sottolineato che l'impresa deve operare la scelta del metodo di rimborso per l'intera trasferta.
Inoltre si precisa che la sede di lavoro:
- per i dipendenti si identifica con la sede dell’azienda datrice di lavoro indicata nel contratto di assunzione;
- per i collaboratori/ amministratori si identifica con il domicilio fiscale del collaboratore (V. Circolare Agenzia n. 7/2001).
Da tenere presente anche che il lavoratore non può mai essere considerato in trasferta per i viaggi effettuati per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
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