La perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare e entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, se relativa ai primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
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