Modelli 730-4: comunicazione della sede telematica
aggiornato da Mario Lonoce| 12 GENNAIO 2021
I sostituti d’imposta che non hanno presentato l’apposito modello per la comunicazione della “sede telematica” e che non hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica, ai fini delle operazioni relative ai modd. 730-4, devono effettuare la trasmissione dell’apposito modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO) dal 1° al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre (circolare 12 marzo 2018, n. 4/E). Per una maggiore tempestività nell'effettuazione dei conguagli, il mod. 730-4 è accettato dall'Agenzia delle entrate indipendentemente dal fatto che il sostituto abbia comunicato la sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili. L'Agenzia delle entrate fornisce al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, a partire dalla prima decade di luglio, l'attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d'imposta indicando nella ricevuta il codice SI. Se per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d'imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido, la messa a disposizione non è andata a buon fine e qualora siano successivamente rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità, l'attestazione può essere fornita fino alla produzione della ricevuta mensile di riepilogo.