Gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d’imposta relativo al c.d. “caro petrolio”, riferito ai consumi effettuati nel trimestre precedente, sono tenuti a presentare un’apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia); detto credito d’imposta è liberamente utilizzabile in compensazione mediante F24 oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti non dovrebbe comportare la decadenza dall’agevolazione. Inoltre, per effetto dell’art. 4-ter, comma 1 , lett. f), del D.L. n. 193/2016, oltre al consolidamento del beneficio fiscale di cui al Testo Unico delle Accise si rileva, a decorrere dal 3 dicembre 2016, il mero “arrotondamento” dell’aliquota agevolata.