Nel caso di fatture elettroniche correttamente contabilizzate e incluse nelle liquidazioni IVA e successivi adempimenti, ma inviate tardivamente, si chiede di individuare correttamente la sanzione applicabile ed il comportamento da consigliare quando gli errori sono numerosi (diverse centinaia di documenti).
Ci sono i presupposti per attendere (quindi non ravvedere) e contestare l’eventuale sanzione dell’Agenzia, in quanto errore meramente formale che non ha arrecato alcun danno?
È applicabile la sanzione più grave, aumentata dal quarto al doppio, prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per tutti i documenti compresi nella liquidazione IVA? Nel caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale, è corretto comprendere tutti i documenti emessi per ogni trimestre?
Nel caso di prestazioni fatturate ed inviate entro il 15 del mese successivo, anziché il 12 (vedi interpello 16 dicembre 2019, n. 528), non sembrerebbe esserci spazio di manovra.
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