Il maxi-canone che inizialmente viene corrisposto per un’operazione di leasing finanziario deve essere rilevato tra i costi della produzione alla voce B) 8, inerente ai costi per godimento dei beni di terzi, a titolo di contropartita dell’iniziale esborso finanziario.
In merito, si precisa che il principio contabile nazionale OIC n. 12 puntualizza che la quota parte di costo non di competenza dell’esercizio sociale deve essere rinviata a quelli successivi tramite l’iscrizione di un “risconto attivo”.
Nell’ipotesi di riscatto anticipato del bene oggetto dell’operazione di leasing finanziario, l’ammontare del “risconto attivo” relativo al maxi-canone deve necessariamente risultare capitalizzato nel valore del cespite, per cui, conseguentemente, tale valore deve essere aggiunto al costo sostenuto per riscattare il bene.
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