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Niente quota del TFR per l'ex coniuge se già destinato a previdenza complementare

di Matteo Rizzardi | 29 Agosto 2025
Niente quota del TFR per l'ex coniuge se già destinato a previdenza complementare

Questa puntata analizza la sentenza n. 2025 della Corte di Cassazione , che affronta la questione del diritto dell'ex coniuge a una quota del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell'altro, in particolare quando il TFR è stato conferito a un fondo di previdenza complementare prima dell'inizio del giudizio di divorzio. La Suprema Corte ha stabilito che l'art. 12-bis della L. n. 898/1970 non si applica agli atti di disposizione del TFR verso fondi di previdenza complementare eseguiti prima della proposizione della domanda di divorzio. Tuttavia, viene chiarito che le prestazioni di previdenza complementare conseguite successivamente possono influenzare la quantificazione o la modifica dell'assegno divorzile. Il caso esaminato ha visto il rigetto del ricorso dell'ex coniuge, in quanto l'assegno divorzile era già stato aumentato in considerazione delle maggiori entrate derivanti dalla previdenza complementare dell'ex marito.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione esclude il diritto dell’ex coniuge al TFR conferito a fondi pensione prima del divorzio, ma considera tali prestazioni nella quantificazione dell’assegno divorzile. Ricorso respinto.