
L’art. 36 del DDL di Bilancio 2027 interviene in materia di blocco alle compensazioni in F24 in presenza di carichi iscritti a ruolo o comunque affidati per il recupero all’ADER ex art. 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Norma la quale che ha replicato le disposizioni pre-riforma contenute nell’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.
Il legislatore intende abbassare da 50.000 euro a 30.000 euro la soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione (per il quale i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione) oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di crediti in F24.
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Blocco alle compensazioni in F24 |
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Debiti scaduti che concorrono alla soglia di 30.000 euro |
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Tipologia di ruolo rilevante |
Ruoli ordinari e straordinari, iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio. |
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Crediti per i quali è inibita la compensazione |
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Pagamento del debito |
Pagamento, anche parziale dei carichi scaduti per portarlo sottosoglia. Anche mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte “pure” (IVA, IRPEF, IRAP, IRES)-quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Compensazione che avviene nell’F24 accise, codice tributo RUOL. Non sono utilizzabili crediti di natura agevolativa, ad esempio da quadro RU. Il pagamento mediante RUOLnon può essere utilizzato per estinguere i debiti derivanti dagli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti. |
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Crediti che non soggiacciono al blocco |
Crediti relativi:
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Controlli F24 |
Ai meri fini della verifica delle condizioni di cui alla norma sul blocco, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006:
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Per completezza di informazioni, il richiamo in tabella all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 deve intendersi riferito all’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2025, nel quale è confluita la disciplina del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro e del pagamento dei ruoli mediante compensazione con crediti erariali.
Detto ciò, laddove il testo finale della Manovra confermerà tale soglia: tenendo conto del nuovo limite di 30.000 euro, la verifica circa il divieto di compensazione dovrà essere effettuata, dal 1° gennaio 2027, sulla base dell’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione dell’F24.
Tenendo però conto, laddove non venisse superata la suddetta soglia, dell’ulteriore blocco del già citato ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, il quale però non inficia l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di natura agevolativa (vedi ad esempio il credito d’imposta per la ZES Unica).
Riferimenti normativi:
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