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Accertamento e riscossione

Compensazioni F24: dal 2027 scatta la stretta sopra 30.000 euro di debiti

5 Novembre 2026
Compensazioni F24: dal 2027 scatta la stretta sopra 30.000 euro di debiti

L’art. 36 del DDL di Bilancio 2027 interviene in materia di blocco alle compensazioni in F24 in presenza di carichi iscritti a ruolo o comunque affidati per il recupero all’ADER ex art. 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Norma la quale che ha replicato le disposizioni pre-riforma contenute nell’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.

Il legislatore intende abbassare da 50.000 euro a 30.000 euro la soglia del debito iscritto a ruolo o affidato in carico agli agenti della riscossione (per il quale i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione) oltre la quale è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di crediti in F24.

Blocco alle compensazioni in F24

Debiti scaduti che concorrono alla soglia di 30.000 euro

  • Imposte dirette (IRPEF, IRES),
  • IVA,
  • imposta di registro e le altre imposte indirette;
  • somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’art. 1, commi 421-423, della Legge n. 311/2004 (c.d. “Legge finanziaria 2005”), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, emessi a partire da tale data;
  • le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione);
  • ecc.

Tipologia di ruolo rilevante

Ruoli ordinari e straordinari, iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

Crediti per i quali è inibita la compensazione

  • Crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta di registro; ecc.);
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. “Industria 4.0”);
  • crediti relativi a bonus edilizi;
  • altri crediti di natura agevolativa.

Pagamento del debito

Pagamento, anche parziale dei carichi scaduti per portarlo sottosoglia. Anche mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte “pure” (IVA, IRPEF, IRAP, IRES)-quarto periodo dell’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). Compensazione che avviene nell’F24 accise, codice tributo RUOL. Non sono utilizzabili crediti di natura agevolativa, ad esempio da quadro RU.

Il pagamento mediante RUOLnon può essere utilizzato per estinguere i debiti derivanti dagli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

Crediti che non soggiacciono al blocco

Crediti relativi:

  • ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
  • ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Controlli F24

Ai meri fini della verifica delle condizioni di cui alla norma sul blocco, si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006:

  • comma 49-ter (l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e
  • comma 49-quater, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto.

Per completezza di informazioni, il richiamo in tabella all’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 deve intendersi riferito all’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2025, nel quale è confluita la disciplina del divieto di compensazione in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 1.500 euro e del pagamento dei ruoli mediante compensazione con crediti erariali.

Detto ciò, laddove il testo finale della Manovra confermerà tale soglia: tenendo conto del nuovo limite di 30.000 euro, la verifica circa il divieto di compensazione dovrà essere effettuata, dal 1° gennaio 2027, sulla base dell’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione dell’F24.

Tenendo però conto, laddove non venisse superata la suddetta soglia, dell’ulteriore blocco del già citato ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, il quale però non inficia l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta di natura agevolativa (vedi ad esempio il credito d’imposta per la ZES Unica).

Riferimenti normativi:

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