
L’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, prevede l’applicazione di una ritenuta del 20%, a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, sulle somme liquidate nell’ambito delle procedure di pignoramento presso terzi.

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