
La riforma del sistema sanzionatorio tributario ha modificato anche la disciplina applicabile agli omessi, insufficienti e tardivi versamenti. L’intervento, realizzato dal D.Lgs. n. 87/2024 sull’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, determina una riduzione delle penalità per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
La modifica non comporta, tuttavia, l’applicazione generalizzata delle nuove percentuali a tutte le violazioni ancora suscettibili di regolarizzazione. Il legislatore ha infatti previsto una specifica disciplina transitoria che rende determinante la data di commissione della violazione. Per gli inadempimenti realizzati fino al 31 agosto 2024 resta applicabile il precedente sistema; per quelli commessi dal giorno successivo opera il nuovo assetto.
Si determina pertanto un doppio binario sanzionatorio, che deve essere considerato anche quando il contribuente interviene per regolarizzare la propria posizione a distanza di tempo dalla scadenza originaria.
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Fattispecie |
Violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 |
Violazioni commesse dal 1° settembre 2024 |
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Ritardo entro 15 giorni |
1% per ogni giorno |
circa 0,83% per ogni giorno |
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Versamento con ritardo non superiore a 90 giorni |
15% |
12,50% |
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Oltre 90 giorni |
Applicazione della sanzione ordinaria del 30% |
Applicazione della sanzione ordinaria del 25% |
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Determinazione della sanzione-base |
In funzione della durata del ritardo, secondo la disciplina previgente |
In funzione della durata del ritardo, secondo le nuove misure |
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Ravvedimento operoso |
Applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina dell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 riferibile alla violazione |
Applicazione delle riduzioni previste dalla disciplina vigente per le violazioni successive |
Individuazione della data della violazione -La corretta individuazione della data della violazione costituisce il primo passaggio del calcolo. Non è infatti la data nella quale il contribuente decide di regolarizzare la posizione a determinare quale percentuale edittale applicare.
La disciplina precedente continua a governare le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024. Le nuove misure si applicano invece agli illeciti realizzati dal 1° settembre 2024. La scelta normativa comporta una deroga al principio generale del favor rei previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, rendendo necessario mantenere distinti i due regimi anche per le regolarizzazioni effettuate successivamente.
Per questo motivo, anche a distanza di tempo dall’entrata in vigore della riforma, prima di effettuare un ravvedimento occorre ricostruire la scadenza originaria del versamento e verificare quale disciplina fosse applicabile alla violazione.
Sanzione-base e ravvedimento operoso - Un ulteriore elemento da considerare è la netta distinzione tra sanzione prevista per l’illecito e riduzione riconosciuta attraverso il ravvedimento.
Il procedimento di calcolo si articola in due fasi:
Art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 - Ravvedimento operoso
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Norma |
Regolarizzazione della violazione |
Vecchia disciplina |
Nuova disciplina |
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a) |
Entro 30 giorni dalla violazione |
1/10 |
1/10 |
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a-bis) |
Entro 90 giorni dalla violazione |
1/9 |
1/9 |
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b) |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
1/8 |
1/8 |
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b-bis) |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o, in assenza di dichiarazione periodica, entro due anni |
1/7 |
- |
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b-bis) |
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore |
- |
1/7 |
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b-ter) |
Regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o, in assenza di dichiarazione periodica, oltre due anni |
1/6 |
- |
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b-ter) |
Dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 |
- |
1/6 |
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b-quater) |
Regolarizzazione dopo l’emissione del PVC |
1/5 |
- |
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b-quater) |
dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 |
- |
1/5 |
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b-quinquies) |
dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 |
- |
1/4 |
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c) |
Dichiarazione omessa presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
1/10 |
1/10 |
Condizioni per la regolarizzazione - Il ravvedimento operoso non consiste nel solo pagamento della sanzione ridotta. La regolarizzazione deve comportare la rimozione dell’irregolarità e il pagamento di quanto dovuto. Nel caso degli omessi o tardivi versamenti, ciò significa procedere al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi legali, questi ultimi calcolati dalla scadenza originaria fino alla data dell’effettivo pagamento.
Occorre inoltre verificare preventivamente che non siano intervenute condizioni che impediscono il ricorso al ravvedimento, ossia la notifica di determinati atti di liquidazione e accertamento e alle comunicazioni relative ai controlli automatizzati e formali.
Il ravvedimento deve inoltre essere perfezionato entro i termini entro i quali l’Amministrazione può esercitare l’attività di accertamento o recupero, secondo le regole applicabili.
Il pagamento e la regolarizzazione delle omissioni e violazioni non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
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