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CPB e responsabilità professionale: verifica della copertura assicurativa

8 Ottobre 2026
CPB e responsabilità professionale: verifica della copertura assicurativa

La gestione del concordato preventivo biennale per conto dei clienti pone il problema dell’adeguatezza della copertura assicurativa del professionista.

Per l’assistenza sul CPB, disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, non risulta previsto un obbligo di stipulare una polizza specifica.

La RC professionale ordinaria può essere sufficiente, ma occorre verificare quali attività e rischi siano compresi nella garanzia.

L’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 impone al professionista di stipulare un’assicurazione idonea per i danni derivanti al cliente dall’attività professionale e di comunicargli, all’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza, il massimale e le successive variazioni.

Il comma 2 qualifica la violazione come illecito disciplinare.

Con il Pronto Ordini n. 86/2025 del 9 settembre 2025, il CNDCEC ha precisato che:

  • l’obbligo è collegato all’effettivo esercizio della professione, non alla sola iscrizione all’Albo, e
  • riguarda anche prestazioni saltuarie od occasionali nei confronti dei clienti.

Detto ciò, occorre verificare che la garanzia comprenda consulenza fiscale, analisi di convenienza, elaborazione dei dati e trasmissione delle comunicazioni.

Vanno esaminati esclusioni, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, nonché il trattamento delle richieste risarcitorie per maggiori oneri fiscali, perdita di benefici, sanzioni e interessi conseguenti a errori professionali.

Quanto alla colpa grave, la Cassazione ha chiarito che, nell’assicurazione della responsabilità civile, la copertura comprende anche i danni derivanti da fatti commessi con colpa grave o gravissima, salvo espressa esclusione contrattuale (Cass., sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6523).

Il principio può assumere rilievo anche nella verifica della RC professionale del commercialista: in via precauzionale, è quindi opportuno controllare l’eventuale presenza di tali esclusioni.

A ogni modo, IVASS richiama l’attenzione sulle clausole “claims made” e sulla continuità della copertura: assumono rilievo retroattività, eventuale postuma e termini di denuncia.

L’art. 21, commi 2-4, del Codice deontologico CNDCEC impone diligenza e perizia, informazione sui rischi dell’incarico e sugli eventi che possono incidervi.

È quindi opportuno definire le prestazioni affidate, conservare dati e simulazioni e documentare la scelta consapevole del cliente, che non esonera lo studio da responsabilità per i propri errori.

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Questo documento fa parte del FocusCPB 2026/2027