
Con la risposta n. 180/E del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di trasferire, tra società assicurative appartenenti al medesimo gruppo, l’eccedenza di imposta sulle riserve matematiche (IRM), anche quando i soggetti coinvolti sono residenti in altri Stati membri dell’Unione europea e operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o tramite stabile organizzazione.

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