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Scadenza del tirocinio: nessuna deroga per forza maggiore

5 Ottobre 2026
Scadenza del tirocinio: nessuna deroga per forza maggiore

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con il P.O. n. 73 del 1° ottobre 2026, ha chiarito un aspetto cruciale per i praticanti: il termine quinquennale di efficacia del certificato di compiuto tirocinio, previsto dall’art. 6, comma 12, del D.P.R. 137/2012, è perentorio e non ammette deroghe, neppure in presenza di cause di forza maggiore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il CNDCEC chiarisce che il certificato di tirocinio ha efficacia quinquennale, senza deroghe, per garantire l'attualità della formazione.