
L’estensione al secondo anno successivo del termine per esercitare la detrazione IVA non modifica le condizioni sostanziali che determinano la misura dell’imposta recuperabile. In particolare, per i soggetti che applicano il pro-rata di detraibilità, la percentuale da utilizzare resta quella dell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, anche se la fattura viene registrata e l’IVA viene materialmente detratta in un periodo d’imposta successivo.

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