
Anche il bollo auto può rientrare nella rottamazione-quinquies, ma soltanto nelle Regioni che hanno scelto di applicare la definizione agevolata ai propri carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La possibilità deriva dall’estensione della sanatoria nazionale alle entrate tributarie e patrimoniali degli enti territoriali, estensione prevista dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026.
La disposizione ha ampliato l’ambito della rottamazione disciplinata dall’art. 1, commi 82-101, della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026:
Tra i tributi interessati rientra quindi anche la tassa automobilistica regionale.
L’accesso, però, non è automatico.
La Regione doveva adottare entro il 31 luglio 2026 la delibera di adesione alla rottamazione-quinquies e pubblicarla sul proprio portale istituzionale.
Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno, è stato prorogato dal D.L. n. 63/2026.
Entro il 30 settembre 2026 la delibera deve inoltre essere trasmessa al MEF ai soli fini statistici.
Una volta esercitata tale scelta, l’ente non può selezionare singole annualità o specifiche entrate né modificare criteri e modalità fissati dalla disciplina statale: la decisione riguardava quindi l’adesione o meno alla definizione erariale.
Per il contribuente il calendario è quello ridefinito dal D.L. n. 63/2026.
Dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rende disponibili nell’area riservata i dati necessari a individuare i carichi definibili; la dichiarazione di adesione può essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
Entro il 28 febbraio 2027 l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e il piano dei pagamenti.
Il contribuente può versare in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure scegliere fino a 54 rate bimestrali di pari importo. In caso di rateazione sono dovuti interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.
Restano infine applicabili le cause di decadenza previste dal comma 95 della Legge n. 199/2025: il beneficio viene meno, tra l’altro, per il mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata, ferma la tolleranza di cinque giorni prevista per l’unica e per l’ultima rata.
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