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Commercialista e violazioni del cliente: responsabilità sempre più ampia

18 Settembre 2026
Commercialista e violazioni del cliente: responsabilità sempre più ampia

La recente giurisprudenza della Corte di cassazione sta ridefinendo i confini della responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie commesse dal cliente, soprattutto sul piano delle sanzioni amministrative. Il rischio non riguarda più soltanto chi partecipa materialmente alla predisposizione di una dichiarazione infedele, ma può coinvolgere anche il professionista che, nell’ambito dell’incarico, ometta controlli doverosi su dati manifestamente anomali.

Normativa di riferimento

L’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il concorso di persone nella violazione tributaria.

In base all’orientamento più recente (cfr. Cassazione 27 aprile 2026, n. 11372), risponde non soltanto chi realizza materialmente l’illecito, ma anche chi:

  • fornisce un contributo materiale alla violazione;
  • agevola od omette di impedire la realizzazione dell’illecito, quando sussista uno specifico obbligo professionale di intervento;
  • presta un contributo psicologico, rafforzando o rendendo possibile la condotta del cliente;
  • agisce con consapevolezza del collegamento tra la propria attività e la violazione fiscale.

Le ordinanze della Cassazione nn. 563556385639 del 2026 hanno attribuito particolare rilievo all’attività di trasmissione telematica del modello dichiarativo. Il commercialista può essere sanzionato anche se si è limitato all’invio della dichiarazione predisposta dal cliente o da terzi, soprattutto quando sia anche tenutario della contabilità. In tale situazione deve verificare la coerenza tra dichiarazione, scritture contabili e normativa fiscale, secondo la diligenza qualificata prevista dall’art. 1176, comma 2, c.c.

Secondo le pronunce più recenti, quindi, il vantaggio economico personale non è più considerato indispensabile per configurare il concorso: può costituire soltanto un elemento indiziario. Anche il compenso professionale ordinario non esclude quindi, di per sé, la responsabilità.

L’ordinanza 27 aprile 2026, n. 11372 ha escluso automatismi sulla responsabilità professionale, ma ha ribadito che il professionista può essere sanzionato anche se non tiene la contabilità, quando azioni od omissioni abbiano agevolato concretamente la violazione. L’ordinanza 21 giugno 2026, n. 21061 ha poi sottolineato, sul piano civilistico, che il consulente:

  • non può limitarsi a recepire passivamente i dati forniti dal cliente,
  • anche se questi è in possesso di elevate competenze professionali,
  • dovendo segnalare gli errori riconoscibili nell’ambito dell’incarico.

Suggerimenti operativi

Al fine di circoscrivere la responsabilità e tutelare il professionista risulta utile predisporre:

  • una lettera d’incarico dettagliata,
  • documentazione inerente il dissenso
  • ottenere dichiarazioni sottoscritte dal cliente.

Tali strumenti, tuttavia, pur utili sul piano probatorio non possono impedire all’Amministrazione finanziaria di valutare l’attività concretamente svolta né escludere, da sole, il concorso del professionista. Anche la manleva presenta profili problematici. Essa non è opponibile al Fisco e potrebbe risultare nulla se trasferisse sul cliente l’onere economico di una sanzione personale del professionista, neutralizzandone la funzione afflittiva e deterrente (Cassazione, sentenza n. 28967 del 3 novembre 2025).

In concreto, il presidio più efficace resta quindi preventivo:

  • documentare le verifiche svolte,
  • contestare tempestivamente le anomalie
  • nei casi limite, rifiutare l’operazione o interrompere il rapporto.

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