
Il D.Lgs. n. 148/2026 (“Omnibus”), con l’art. 2, non ha semplicemente ritoccato le percentuali per la determinazione del fringe benefit auto: ha riscritto il meccanismo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR dal 2026, ridefinendo anche il passaggio dai “vecchi” regimi 2020-2025. L’intervento normativo impone alle imprese che assegnano autovetture aziendali ai dipendenti a uso promiscuo verifiche puntuali su:
- data di immatricolazione della vettura;
- presenza di optional ed eventuale importi a carico del driver

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