
Dal 2026 i contribuenti forfetari che emettono esclusivamente fatture elettroniche non beneficiano più della riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento: il termine torna a essere quello ordinario di cinque anni ex art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973.
Norma e ratio dell’abrogazione
L’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto “Omnibus” correttivo della riforma fiscale) interviene sull’art. 1, comma 74, della Legge n. 190/2014 (Legge di Bilancio 2015), sopprimendo il periodo che prevedeva la riduzione annuale del termine di decadenza per i forfetari con fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Con il comma 2, si interviene apportando la medesima modifica al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
La ratio della precedente disciplina di favore è considerata superata: dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i soggetti in regime forfetario, quindi il “premio” legato all’uso dello SdI non risponde più a una scelta volontaria di maggiore trasparenza.
Effetti pratici sui controlli
La disposizione si applica “con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti”. In concreto:
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Questo documento fa parte del FocusDecreto correttivo Omnibus
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