
L’art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, c.d. Decreto Omnibus, interviene sul D.P.R. n. 917/1986, TUIR con finalità di coordinamento sistematico e di chiarimento applicativo in materia di qualificazione e determinazione dei redditi relativi alle attività agricole e alle correlate eccedenze che, superando i limiti stabiliti dall’art. 32 del TUIR, assumono rilevanza ai fini del reddito d’impresa.
La lettera a) modifica l’art. 32, comma 2, lett. c), precisando che rientrano tra le attività agricole produttive di reddito agrario anche le attività connesse esercitate dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c.:
Tale disposizione ricomprende le produzioni di vegetali realizzate mediante immobili censiti al catasto dei fabbricati appartenenti alle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.
Si tratta, tra l’altro, di negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie, opifici, fabbricati destinati a speciali esigenze industriali o commerciali e fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
La qualificazione come reddito agrario opera:
In tale ambito rientrano anche sistemi evoluti di coltivazione, quali vertical farm e colture idroponiche.
La lettera b) modifica inoltre l’art. 55 del TUIR, includendo le attività di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e b-ter), tra quelle che, se eccedono i limiti previsti, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, anche se non organizzate in forma d’impresa.
La lettera c) interviene infine sull’art. 56-bis, comma 4, del TUIR, relativo ai regimi forfetari opzionali per le attività agricole eccedenti i limiti del reddito agrario.
Con le modifiche in esame si prevede che le disposizioni previste dall’art. 56-bis si applicano agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La relazione governativa afferma al riguardo che con la modifica in esame si conferma che la disciplina contenuta nell’art. 56-bis si applica - oltre che all’impresa individuale (inclusi i casi di impresa familiare e impresa coniugale):
Si ricorda che il comma 1096 della Legge n. 296/2006 consente alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, la possibilità di esercitare l’opzione per la tassazione su base catastale.
Oltre al TUIR le modifiche in esame sono state apportate anche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, in vigore dal 1° gennaio 2027.
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