
La sospensione feriale dei termini, prevista dalla legge n. 742/1969, opera ordinariamente dal 1° al 31 agosto e riguarda esclusivamente i termini di natura processuale. Non si applica, quindi, in modo generalizzato alle scadenze di pagamento delle somme richieste dall’Amministrazione finanziaria. Il sistema contempla tuttavia ulteriori discipline estive, aventi presupposti e durata differenti: si pensi alla sospensione dal 1° agosto al 4 settembre prevista per determinate richieste istruttorie e per il pagamento degli avvisi bonari, nonché al differimento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti mediante modello F24 in scadenza nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto.

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