
Per le fatture estere di importo inferiore a 300 euro resta utilizzabile il documento riepilogativo previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 695/1996. Le fatture di acquisto relative ai beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, se di importo inferiore a 300 euro:
A norma del successivo n. 6-bis tale semplificazione opera anche con riferimento alle fatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge).
La semplificazione riguarda però solo la registrazione contabile: il contribuente non viene esonerato anche dall’obbligo di trasmettere allo SdI il documento elettronico per le operazioni in reverse charge.
Con riferimento alle operazioni relative ai seguenti tipo documento:
Il contribuente dovrà quini procedere con al trasmissione elettronica tramite SDI, nei tempi previsti, per ogni singola fattura/operazione eseguita.
È dunque possibile evitare la registrazione analitica di ogni singola fattura mediante il documento riepilogativo (TD12), ma non è corretto rinviare tutte le operazioni a un’unica autofattura cumulativa. Il reverse charge deve essere eseguito puntualmente nel corretto periodo di liquidazione e le singole fatture devono rimanere identificabili.
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