
L’art. 1 della Legge n. 742/1969 prevede la c.d. sospensione de termini processuali nel periodo estivo ossia dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale anche per il processo tributario: ci si interroga in tale sede sulla validità del ricorso eventualmente notificato alla controparte nel periodo di pendenza della sospensione.

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