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Accertamento e riscossione

Prima rata rottamazione-quinquies: inadempimento e decadenza

31 Luglio 2026
Prima rata rottamazione-quinquies: inadempimento e decadenza

La rottamazione-quinquies è disciplinata dai commi 82-101 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026. La domanda di adesione alla sanatoria poteva essere presentata entro lo scorso 30 aprile, per i debiti affidati per il recupero all’Ex Equitalia, ora ADER, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Il comma 83 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026 regola le scadenze della rottamazione-quinquies.

Il pagamento del totale dovuto ai fini della definizione agevolata può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
  • nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

Come da previsioni di cui al comma 95 della Legge di Bilancio 2026, si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In sede di conversione in legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater).

Si veda la modifica apportata al comma 95, della Legge n. 199/2025.

Dunque l’unica o l’ultima rata per il perfezionamento della definizione agevolata, potrà essere pagata oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo massimo di 5 giorni.

Nei fatti, rispetto alla scadenza del 31 luglio, in caso di pagamento in unica soluzione, la normativa riconosce cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza ordinaria. Di conseguenza, il versamento effettuato entro il 5 agosto 2026 sarà considerato tempestivo.

Per chi ha scelto il pagamento rateale, invece, la legge prevede l’inefficacia della procedura in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Tuttavia per l’ultima rata del piano, così come per il pagamento in unica soluzione, trova applicazione la tolleranza di cinque giorni.

Dunque, la tolleranza di “cinque giorni” opera rispetto:

  • al pagamento dell’eventuale unica rata scelta dal debitore per effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata ovvero,
  • nel caso abbia optato per la soluzione rateale, solo per il pagamento dell’ultima rata del piano.

Per fare un esempio, in pendenza di rateazione in 3 rate bimestrali (1ª rata: 31 luglio - 2ª rata: 30 settembre 2026 - 3ª rata: 30 novembre 2026), se il contribuente salta la prima rata ma paga la seconda e la terza, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato alla prima (inizialmente non versata) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla legge, la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero.

In tale ipotesi resta da chiarire se trovi comunque applicazione la tolleranza di cinque giorni per il pagamento della rata rimasta insoluta, considerato che il bollettino non pagato è quello relativo alla prima rata, ancorché, per effetto dell’imputazione dei versamenti chiarita dall’ADER, risulti sostanzialmente insoluta l’ultima rata del piano.

A ogni modo, volendo fare un’ulteriore ipotesi, a parere di chi scrive il contribuente potrebbe anche decidere di pagare la 1ª rata dopo il 31 luglio, senza che ciò determini la decadenza della pace fiscale considerato il “cuscinetto” di due rate non pagate, per poi procedere al versamento della 2ª e della 3ª rata nei termini.

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