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Contabilità e bilancio

Pubblicato in via definitiva il nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione

30 Luglio 2026
Pubblicato in via definitiva il nuovo OIC 5 sui bilanci di liquidazione

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in versione definitiva il nuovo OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, che riscrive in profondità la disciplina nazionale dei bilanci di liquidazione volontaria.

Il principio entrerà in vigore dal 2027, con facoltà di applicazione anticipata già ai bilanci relativi all’esercizio 2026.

Perché è stato rivisto l’OIC 5 - Le indagini empiriche condotte dall’OIC hanno evidenziato una applicazione molto limitata del precedente OIC 5, soprattutto su due fronti: valutazione delle attività al valore di realizzo e stima del fondo per costi e oneri di liquidazione. In particolare, nella prassi i liquidatori tendevano a non iscrivere le attività al valore di realizzo quando questo era superiore al valore contabile, per ragioni di prudenza e responsabilità, e trovavano di difficile applicazione le regole sul fondo per costi/oneri, a causa delle forti incertezze sulla durata e sull’andamento della procedura. Proprio alla luce di queste criticità, il nuovo principio è stato ripensato in una logica più prudenziale e soprattutto più facilmente gestibile operativamente da liquidatori, professionisti e imprese.

Nuovi criteri di valutazione e deroga “mirata” - Il nuovo OIC 5 prevede come regola generale che le attività siano valutate al minore tra costo e valore di realizzo. Allo stesso tempo, accoglie le osservazioni emerse in consultazione prevedendo una deroga circoscritta: le attività possono essere iscritte al valore di realizzo, anche se superiore al valore contabile, quando la vendita è sostanzialmente certa, il prezzo è attendibilmente determinabile e il realizzo è imminente. Per quanto riguarda i costi e oneri della liquidazione, il principio abbandona la logica del “fondo per costi e oneri di liquidazione” generalizzato. Si richiede invece di valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, in coerenza con l’impostazione dell’OIC 31 sui fondi rischi e oneri, riducendo la necessità di stime troppo ampie e aleatorie sull’intera durata della liquidazione.

Schemi di bilancio più aderenti alla logica liquidatoria - Il nuovo OIC 5 introduce schemi di bilancio espressamente tarati sulla finalità liquidatoria: l’obiettivo non è rappresentare un’impresa in continuità, ma la capacità di realizzare le attività e di estinguere le passività nel corso della procedura. Per questo, nel conto economico compaiono voci ad hoc dedicate alle plusvalenze e minusvalenze generate nella fase di liquidazione, mentre nello stato patrimoniale viene eliminata la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, tipica dei bilanci redatti in prospettiva di going concern. Quando sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell’attività d’impresa, continuano ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio. In questi casi, il principio richiede di evidenziare separatamente le attività destinate alla liquidazione rispetto a quelle riferibili alla gestione in continuità, attraverso specifiche voci dell’attivo dello stato patrimoniale. In un’ottica di semplificazione, le società di minori dimensioni potranno continuare a utilizzare gli schemi ordinari di bilancio anche in fase di liquidazione, evitando ulteriori oneri formali e contabili.

Appendici operative e ruolo centrale della nota integrativa - Il nuovo OIC 5 adotta un approccio dichiaratamente pratico: nelle appendici vengono proposti schemi di stato patrimoniale, conto economico e set informativo da utilizzare nelle diverse tipologie di liquidazione. Tuttavia, gli schemi, da soli, non bastano a rappresentare la complessità della procedura: il principio attribuisce un ruolo centrale alla nota integrativa. Spetta infatti ai liquidatori, nella nota integrativa, illustrare le prospettive della liquidazione, la dinamica attesa di incassi e pagamenti e la loro adeguatezza a soddisfare tutte le obbligazioni previste. In questo modo, il bilancio di liquidazione diventa non solo una fotografia contabile, ma anche uno strumento informativo trasparente sulle scelte gestionali e sulle prospettive di chiusura della procedura.

Riferimenti normativi:

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