
La lettera di patronage “forte” integra una vera e propria garanzia personale e, se richiamata in un successivo atto soggetto a registrazione, sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 16196 depositata il 25 maggio 2026, offrendo un chiarimento importante sul piano sia civilistico sia tributario.

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