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Imposte indirette

Lettera di patronage “forte”: registro proporzionale con l’enunciazione nel successivo accordo

22 Luglio 2026
Lettera di patronage “forte”: registro proporzionale con l’enunciazione nel successivo accordo

La lettera di patronage “forte” integra una vera e propria garanzia personale e, se richiamata in un successivo atto soggetto a registrazione, sconta l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 16196 depositata il 25 maggio 2026, offrendo un chiarimento importante sul piano sia civilistico sia tributario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16196/2026, ha stabilito che la lettera di patronage forte costituisce una garanzia personale e, se richiamata in atti successivi soggetti a registrazione, è soggetta all'imposta di registro proporzionale dello 0,50%.