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Agevolazioni

Credito d’imposta carburanti. In Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative

22 Luglio 2026
Credito d’imposta carburanti. In Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative

Nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, è stato pubblicato il decreto attuativo  del c.d. credito d’imposta carburanti, recante "attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio".

Credito d’imposta gasolio per autotrazione trasporto merci (disposizioni attuative)

 

Cosa

Credito d’imposta acquisto di gasolio utilizzato come carburante per trasporto merci.

 

Misura dell’agevolazione

 Il credito d'imposta spetta:

  •  nella  misura massima  del  70% della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei  veicoli  nella disponibilità dell'azienda, determinata  sulla  base  dei  litri  di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture  di  acquisto,  nei mesi da marzo a giugno 2026;
  • rispetto al prezzo medio rilevato  dal  Ministero  dell'ambiente  e   della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.

 

Rilevazione prezzi carburante

Al fine di tenere conto dell’andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio.

 

Documentazione richiesta

Fatture d’acquisto.

 

Beneficiari

Imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

 

Rilevanza reddituale

Il bonus non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).

Cumulo

È cumulabile con al­tre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cu­mulo, tenuto conto anche della non concor­renza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Limiti UE

Le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato: vedi comunicazione della Commissione  C/2026/  2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti  di  Stato in risposta alla crisi  in  Medio  Oriente»  e,  in  particolare,  la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo  dei  prezzi  dell'energia  per  le imprese attive  nel  trasporto  ferroviario,  su  strada  e  per  vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le  condizioni  che gli aiuti di Stato  di  importo  limitato  concessi  nell'ambito  del quadro  temporaneo   devono   rispettare   per   essere   considerati compatibili  con  il  mercato  interno  sulla  base  dell'art.   107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Presentazione domande

Con successivo decreto direttoriale a cura del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati:

  • termini  e  modalità per la presentazione delle istanze da  parte  delle  imprese interessate
  • nonchè le modalità per l'effettuazione  delle  verifiche circa  il  rispetto  dei  requisiti.

L'istanza è presentata  per  il  tramite  di  apposita  piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane   che  consente  di  inserire  i   dati   necessari   alla determinazione  del   credito   concedibile   quali:

  • identificazione dell'impresa,
  • indicazione delle fatture di acquisto di gasolio,
  • litri di gasolio acquistati dall'impresa,
  • indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

Approvazione domande

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  approva,con uno o più decreti  direttoriali,  il  contributo  riconosciuto  alle imprese  beneficiarie, nei limiti delle risorse disponibili,  dando  immediata  comunicazione   dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente  i  relativi dati all'Agenzia delle entrate per il controllo sulle compensazioni in F24

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2026, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, di cui:

L’utilizzo è ammesso a  decorrere   dal   decimo   giorno   successivo   alla trasmissione dei dati sui beneficiari (vedi punto precedente).

Il decreto attuativo considerata anche la sua data di approvazione, non ha recepito le novità circa l’allargamento del perimetro soggettivo dell’agevolazione in parola.

L’articolo 1-novies del D.L. n. 63/2026 infatti, post conversione in legge, L. n. 113/2026 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta carburanti: alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone ed; alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI.

Da qui non è da escludere a breve l'approvazione di un ulteriore provvedimento.

Riferimenti normativi:

 

 

 

 

 

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