
Nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026, è stato pubblicato il decreto attuativo del c.d. credito d’imposta carburanti, recante "attuazione delle misure di cui all'art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d'imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio".
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Credito d’imposta gasolio per autotrazione trasporto merci (disposizioni attuative) |
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Cosa |
Credito d’imposta acquisto di gasolio utilizzato come carburante per trasporto merci. |
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Misura dell’agevolazione |
Il credito d'imposta spetta:
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Rilevazione prezzi carburante |
Al fine di tenere conto dell’andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, è stato disposto che l’aggiornamento del prezzo medio del gasolio per autotrazione debba essere effettuato, dal 19 marzo al 30 giugno 2026, con cadenza mensile (anziché trimestrale) con riguardo alla sola componente riferita al costo del gasolio. |
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Documentazione richiesta |
Fatture d’acquisto. |
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Beneficiari |
Imprese che utilizzano il gasolio commerciale come carburante e, quindi, che impiegano il gasolio sui veicoli (ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore), detenuti a titolo di proprietà o altro titolo, per lo svolgimento di attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. |
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Rilevanza reddituale |
Il bonus non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). |
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Cumulo |
È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
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Limiti UE |
Le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato: vedi comunicazione della Commissione C/2026/ 2593 del 5 maggio 2026 recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la Sezione 2.2. «Sostegno temporaneo dei prezzi dell'energia per le imprese attive nel trasporto ferroviario, su strada e per vie navigabili interne», che al paragrafo (66) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. |
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Presentazione domande |
Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati:
L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma gestita dall’Agenzia delle Dogane che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali:
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Approvazione domande |
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva,con uno o più decreti direttoriali, il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie, nei limiti delle risorse disponibili, dando immediata comunicazione dell'importo complessivamente concesso e trasmettendo contestualmente i relativi dati all'Agenzia delle entrate per il controllo sulle compensazioni in F24. |
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Utilizzo del credito d’imposta |
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2026, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, di cui:
L’utilizzo è ammesso a decorrere dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati sui beneficiari (vedi punto precedente). |
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Il decreto attuativo considerata anche la sua data di approvazione, non ha recepito le novità circa l’allargamento del perimetro soggettivo dell’agevolazione in parola.
L’articolo 1-novies del D.L. n. 63/2026 infatti, post conversione in legge, L. n. 113/2026 ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta carburanti: alle imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone ed; alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli euro V e VI.
Da qui non è da escludere a breve l'approvazione di un ulteriore provvedimento.
Riferimenti normativi:
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